doganale In base alle disposizioni legislative e regolamentari che puo' adottare, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito,di trasporto e spese attinenti a servizi analoghi, per i seguenti oggetti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne sigilli e timbri, libri, stampe ufficiali, arredi per ufficio, materiale e forniture d'ufficio ed oggetti analoghi forniti all'Ufficio consolare dallo Stato d'invio o dietro sua richiesta.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art50 · fonte del testo