delle funzioni consolari I funzionari consolari sono abilitati a: 1. Proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei propri cittadini e favorire lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico. 2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio nei loro rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza. 3. Recare soccorso ed assistenza ai cittadini, siano essi persone fisiche o giuridiche, dello Stato d'invio. 4. Adottare, sotto riserva della prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le disposizioni necessarie per rappresentare adeguatamente i cittadini dello Stato di residenza ed adottare misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per ogni altra causa, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi. 5. Informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza; presentare allo Stato d'invio relazioni riguardanti detti argomenti e fornire informazioni alle persone interessate. 6. Informarsi con ogni mezzo lecito in merito alla legislazione dello Stato di residenza sugli incidenti che concernono i cittadini dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art35 · fonte del testo