delle formalita' amministrative 1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie devono conformarsi alle formalita' prescritte dalle Autorita' amministrative dello Stato di residenza per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del Titolo III. 2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano ai funzionari ed impiegati consolari ed ai membri delle loro famiglie che non hanno la nazionalita' dello Stato di residenza un documento d'identita'.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art34 · fonte del testo