' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio Consolare I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art13 · fonte del testo