1. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, al fine di rendere piu' visibili e piu' leggibili la notte i segnali stradali, soprattutto i segnali di pericolo ed i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli che regolano la fermata e la sosta nelle strade illuminate dei centri abitati, siano illuminati o muniti di materiali o dispositivi riflettenti, ma senza che cio' comporti un abbagliamento degli utenti della strada. 2. Nulla nella presente Convenzione vieta di impiegare, per dare delle informazioni, degli avvertimenti o delle norme applicabili soltanto in determinate ore o in determinati giorni dei segnali le cui indicazioni siano visibili soltanto quando le informazioni che essi forniscono sono pertinenti.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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