Stato contraente potra' estendere, alle condizioni che stabilira', il sistema di iscrizione previsto dalla presente Convenzione, a qualsiasi testamento non previsto dall'articolo 4 o ad ogni altra disposizione che possa avere incidenza sulla devoluzione di una successione. In questo caso, saranno applicabili in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~convenzione-art11 · fonte del testo