di votazione del Comitato esecutivo

  • 1)Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'Articolo 18. Il voto per procura non e' ammesso. Nessun Membro del Comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
  • 2)Le decisioni del Comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del Consiglio.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art20 · fonte del testo