di votazione del Consiglio

  • 1)Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non e' autorizzato a frazionarli. Tuttavia, puo' disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo.
  • 2)Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o piu' sedute del Consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'Articolo 13.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art14 · fonte del testo