[1]Articolo X.

[2]In conformita' con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilita' degli Stati in materia di danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell'ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilita' e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artx · fonte del testo