[1]Articolo IX.

[2]Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno all'Organizzazione e agli altri organismi internazionali, l'assistenza alle Parti che la richiedano in materia di:

  • a)formazione del personale scientifico e tecnico;
  • b)fornitura di attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo;
  • c)distruzione e trattamento dei rifiuti e tutte le altre misure di prevenzione o di diminuzione dell'inquinamento dovuto a scarico, soprattutto nei confronti dei paesi interessati, agendo cosi' in conformita' ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artix · fonte del testo