1. La presente Convenzione restera' in vigore indefinitamente. 2. Qualsiasi Stato Contraente puo', per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art66 · fonte del testo