1. Un altro Stato Contraente non applichera' la pena salvo nel caso in cui, ai sensi della sua legislazione, l'atto, a seguito del quale e' stata imposta la pena, sia considerato un reato, se commesso sul suo territorio, e la persona, cui e' stata imposta la pena, sia soggetta a pena se l'atto fosse stato commesso sul suo territorio. 2. Qualora la sentenza si riferisca a due o piu' reati, non tutti in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato che emana la sentenza dovra' specificare quali pene si applicano a reati che soddisfino tali requisiti.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art4 · fonte del testo