1. Uno Stato Contraente avra' - in quei casi e a quelle condizioni stabilite nella presente Convenzione - la competenza di applicare una pena imposta in un altro Stato Contraente e che sia applicabile in quest'ultimo. 2. Questa competenza puo' essere esercitata solo su richiesta da parte dell'altro Stato Contraente.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art3 · fonte del testo