1. Se lo Stato richiedente ha chiesto l'esecuzione di una confisca di proprieta', lo Stato richiesto puo' procedere alla confisca temporanea della proprieta' in oggetto, a condizione che le sue leggi prevedano la confisca per atti simili. 2. La confisca verra' effettuata in conformita' alle leggi dello Stato richiesto che determinera' anche le condizioni nelle quali la confisca potra' essere rimessa,

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art36 · fonte del testo