1. Qualora la richiesta di esecuzione riguardi la confisca di un oggetto specifico, il tribunale o l'autorita', cui sono stati conferiti i poteri in base all'articolo 37, puo' ordinare la confisca di tale oggetto solo se tale confisca e' autorizzata dalle leggi dello Stato richiesto relativamente allo stesso reato. 2. Tuttavia, il tribunale o l'autorita', cui sono stati conferiti i poteri in base all'articolo 37, puo' mantenere la confisca ordinata nello Stato richiedente, nel caso in cui tale pena non sia prevista dalle leggi dello Stato richiedente ma esse permettano l'imposizione di pene piu' severe.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art46 · fonte del testo