decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente tra la Comunita' e la Repubblica di San Marino.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art9 · fonte del testo