1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente. 2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresi' a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunita' al 1 gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtu' degli scambi di lettere del 21 dicembre 1972.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art5 · fonte del testo