[1]° Disposizioni finali 1. Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Madrid al piu' presto possibile. 2. Il presente trattato entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore a tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi, per via diplomatica, all'altra Parte la sua volonta' di porre termine al Trattato, che cessera' i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. 3. All'atto dello scambio degli strumenti di ratifica le Parti procederanno alla designazione delle rispettive Autorita' centrali previste dall'art. 6° paragrafo 4. A conferma di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente trattato. Redatto in Madrid in doppia copia in lingua italiana e spagnola. I due testi fanno ugualmente fede. Madrid, 23 marzo 1990

[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER IL REGNO DI SPAGNA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;304~trattato-art9 · fonte del testo