[1]1. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile in Roma. 2. L'Accordo entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e rimane in vigore a tempo indeterminato. 3. L'Accordo puo' essere denunciato in qualunque momento da ciascuno degli Stati contraenti col preavviso di un anno.

[2]In FEDE DI CHE i predetti Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo.

[3]FATTO a Madrid, il nove aprile millenovecentosettantacinque, in due esemplari originali, in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede.

[4]Per la Repubblica italiana Per lo Stato spagnolo ETTORE STADERINI PEDRO CORTINA MAURI

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;767~art12 · fonte del testo