1. I documenti e le carte della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di Cancelleria sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attivita' della Corte. 2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di Cancelleria non possono essere trattenute o censurate.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;303~protocollo-art6 · fonte del testo