[1]' di archivi e documenti

[2]Gli archivi della Corte, tutte le pratiche e i documenti in qualsiasi forma, nonche' i materiali inviati o ricevuti dalla Corte, da essa tenuti, o di sua proprieta', ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili. La sospensione o l'assenza di tale inviolabilita' non pregiudicheranno le misure protettive che la Corte puo' ordinare, in conformita' con lo Statuto e le Regole di procedura e prova, nei confronti di documenti e materiali messi a disposizione della Corte o da essa usati.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art7 · fonte del testo