DI TESTIMONIANZA, O COLLABORAZIONE DELLE INDAGINI, NELLO STATO RICHIEDENTE 1. Nel caso di richiesta di citazione di una persona per rendere testimonianza in un procedimento penale o per fornire elementi utili alle indagini nello Stato richiedente, lo Stato richiesto fara' ogni sforzo perche' ottemperi alla richiesta cercando di ottenerne il consenso. 2. La persona ha diritto a tutte le indennita' e a tutti i rimborsi, comprese le spese di viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, previsti dalla legge dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art12 · fonte del testo