[1]Articolo XVIII

[2]Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo o dei suoi Allegati che non sia composta per via negoziale e' sottoposta al Consiglio su domanda di uno dei Governi contraenti parte nella controversia, perche' questo emani le sue raccomandazioni.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artxviii · fonte del testo