[1]generali

[2]1. Le Parti, in considerazione degli sforzi gia' intrapresi a livello nazionale ed internazionale, adotteranno appropriati provvedimenti e coopereranno nell'ambito della presente Convenzione, per proteggere gli essere umani e l'ambiente da incidenti industriali, prevenendo in tutta la misura del possibile tali incidenti, riducendo la loro frequenza e gravita' ed attenuando i loro effetti. A tal fine, saranno applicate misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino. 2. Per mezzo di scambi di informazione, di consultazione e di altre misure cooperative, le Parti, senza indebito ritardo,elaboreranno ed attueranno politiche e strategie per ridurre i rischi degli incidenti industriali e migliorare le misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino, tenendo conto, al fine di evitare una sovrapposizione degli sforzi, di quanto gia' effettuato a livello nazionale ed internazionale. 3. Le Parti disporranno l'obbligo, per l'operatore, di adottare tutti i provvedimenti necessari per. lo svolgimento in sicurezza dell'attivita' a rischio e per la prevenzione di incidenti industriali. 4. In vista di attuare le disposizioni della presente Convenzione, le Parti adotteranno appropriate misure legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie per la prevenzione la preparazione e la lotta agli incidenti industriali. 5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno qualsiasi obbligo delle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda gli incidenti industriali e le attivita' a rischio.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art3 · fonte del testo