[1]di notifica degli incidenti industriali

[2]1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati. 2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o e' suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurera' che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includera' gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento. 3. Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformita' con l'Articolo 8 siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art10 · fonte del testo