Articolo F - Deroghe in caso di guerra o di pericolo pubblico. 1 In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni Parte puo' prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Carta, rigorosamente entro i limiti in cui cio' sia richiesto dalla situazione ed a condizione che tali misure non siano in contrasto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2 Ogni Parte che ha esercitato questo diritto di deroga informa entro un periodo di tempo ragionevole, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure adottate e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve inoltre informare il Segretario Generale della data in cui queste misure hanno cessato di essere in vigore e alla quale le disposizioni della Carta che ha accettato sono di nuovo pienamente applicabili.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~traduzione-parte-v-artf · fonte del testo