Articolo M - Denuncia. 1 Nessuna Parte puo' denunciare la presente Carta - prima dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data in cui la Carta e' entrata in vigore per quel che la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni; in Ogni caso, un preavviso di sei mesi sara' notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informera' le altre Parti. 2 Ogni Parte puo', ai sensi delle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta che ha accettato, con riserva che il numero degli articoli o dei paragrafi che questa Parte si e' impegnata ad accettare non sia mai inferiore a sedici nel primo caso ed a sessantatre nel secondo caso e che questo numero di articoli o di paragrafi continui a comprendere gli articoli scelti da questa Parte tra quelli oggetto di un riferimento speciale nell'Articolo A, paragrafo 1 capoverso b. 3 Ogni Parte puo' denunciare la presente Carta o ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta in base alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo riguardo ad ogni territorio cui la Carta si applica ai sensi di una dichiarazione resa secondo il paragrafo 2 dell'articolo L.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~traduzione-parte-vi-artm · fonte del testo