Nel caso di scarico o di caduta in mare di sostanze nocive in colli, contenitori, cisterne mobili, o vagoni-cisterna, le Parti si impegnano a cooperare per quanto possibile al loro salvataggio e al loro recupero, in modo da ridurre i rischi di inquinamento dell'ambiente marino.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~protocollo-art5 · fonte del testo