1. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto riguarda la procedura che la sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. 2. Il tribunale puo' prendere tutte le misure appropriate per accertare i fatti. Puo', su domanda di una delle Parti, raccomandare le indispensabili misure conservative. 3. Se due o piu' tribunali arbitrali costituiti secondo i termini del presente allegato si trovano investiti di richieste aventi oggetti identici o analoghi, potranno consultarsi circa le procedure relative all'accertamento dei fatti e tenerne conto per quanto possibile. 4. Le Parti in causa forniranno tutte le necessarie facilitazioni per l'efficace svolgimento del procedimento. 5. L'assenza o la contumacia di una Parte in causa, non verra' considerata di ostacolo al procedimento.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~allegato-a-art6 · fonte del testo