[1]ALLEGATO A
[2]ARBITRATO
[3]ARTICOLO 1.
[4]A meno che le Parti in controversia non stabiliscano diversamente, la procedura di arbitrato e' condotta in conformita' alle disposizioni del presente allegato.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
[1]ALLEGATO A
[2]ARBITRATO
[3]ARTICOLO 1.
[4]A meno che le Parti in controversia non stabiliscano diversamente, la procedura di arbitrato e' condotta in conformita' alle disposizioni del presente allegato.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~allegato-a-art1 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.