Ciascuna Parte Contraente puo' formulare riserve in relazione al paragrafo 2 degli articoli 6 e 7 per quel che concerne l'esigenza di un documento doganale e di una garanzia. Ogni Parte Contraente che abbia formulato riserve, puo' in qualunque momento scioglierle, interamente o parzialmente, per mezzo di una notifica al depositario, indicando la data alla quale tali riserve sono sciolte.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art15 · fonte del testo