Ciascuna Parte Contraente concede ai contenitori di cui all'articolo 3 della presente Convenzione l'ammissione in franchigia di dazi ed imposizioni all'importazione, senza divieti o restrizioni all'importazione di natura economica, ne' limiti d'uso nel traffico interno e senza esigere all'atto della loro importazione ed esportazione, la produzione di documenti doganali o la costituzione di una garanzia, a patto che le condizioni enunciate all'articolo 5 della presente Convenzione siano rispettate.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art4 · fonte del testo