organizzazioni internazionali non governative e le organizzazioni nazionali non governative, rispettivamente menzionate all'articolo 1.b ed all'articolo 2, possono presentare reclami secondo la procedura prevista in detti articoli solo nell'ambito dei settori per i quali sono state riconosciute particolarmente qualificate.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;298~protocollo-art3 · fonte del testo