1 Ogni Stato contraente puo' inoltre, quando esprime il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 13 o in ogni altro momento successivo, dichiarare che riconosce, alle altre organizzazioni nazionali non governative rappresentative, dipendenti dalla sua giurisdizione e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta, il diritto di presentare reclami nei suoi confronti. 2 Queste dichiarazioni possono essere fatte per una durata determinata. 3 Le dichiarazioni sono consegnate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne trasmette copie alle Parti contraenti e ne cura la pubblicazione.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;298~protocollo-art2 · fonte del testo