Le Parti contraenti, nel quadro delle rispettive legislazioni e regolamenti portuali, adotteranno le misure necessarie intese a facilitare lo sviluppo della navigazione tra i due Stati, a ridurre, nella misura del possibile, i tempi di sosta delle navi nei porti e a semplificare lo svolgimento delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie in vigore. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicato il diritto delle Parti contraenti ad effettuare i controlli di frontiera alle navi battenti bandiera dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art8 · fonte del testo