1. In occasione dell'effettuazione di trasporti sulla base del presente Accordo, vengono reciprocamente svincolati da tasse doganali, dazi e visti, in quanto importati sul territorio dell'altra Parte contraente:

  • a)i carburanti che si trovino nei serbatoi previsti per ogni modello di mezzo di trasporto automobilistico, tecnologicamente e costruttivamente connessi con il sistema di alimentazione del motore;
  • b)i materiali di lubrificazione nelle quantita' indispensabili per l'uso nel periodo del trasporto;
  • c)le parti di ricambio e gli strumenti destinati alla riparazione del mezzo di trasporto automobilistico nel caso di un suo guasto. 2. Le parti di ricambio non utilizzate sono soggette alla riesportazione e le parti di ricambio sostituite devono essere riesportate o distrutte sotto la vigilanza doganale o dichiarate per l'importazione definitiva in conformita' alle norme stabilite sul territorio della corrispondente Parte contraente.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art16 · fonte del testo