I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo vengono consentiti a condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ogni veicolo che effettua il trasporto sia assicurato per la responsabilita' civile per i danni da esso eventualmente causati.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art15 · fonte del testo