1. I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo possono essere effettuati soltanto dai trasportatori che, conformemente alla legislazione interna del proprio Paese, sono autorizzati ad effettuare tali trasporti. 2. I veicoli che effettuano i trasporti internazionali di cui al presente Accordo devono essere muniti della targa nazionale e di un segno distintivo che indichi il Paese di provenienza.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art10 · fonte del testo