Se uno studente, residente di uno degli Stati contraenti o che era tale immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente, e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve somme da fonti situate al di fuori dell'altro Stato per sopperire alle spese di mantenimento o di istruzione, le predette somme sono esenti da imposizione nell'altro Stato.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art21 · fonte del testo