Commissioni rogatorie La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve contenere le indicazioni seguenti:

  • a)l'autorita' giudiziaria richiedente;
  • b)l'autorita' giudiziaria richiesta, ove conosciuta;
  • c)l'identita', il recapito e la qualita' delle parti e dei testimoni;
  • d)l'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire;
  • e)se del caso, le domande che devono essere poste al testimone;
  • f)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.

Testo vigente dal 17 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291~convenzione-art10 · fonte del testo