DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:

  • a)l'autorita' giudiziaria richiedente e, ove possibile, l'autorita' giudiziaria richiesta;
  • b)il procedimento per il quale e' domandata;
  • c)il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
  • d)l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
  • e)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. La Commissione rogatoria contiene altresi', ove necessari per l'atto da espletare, il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle persone da sentire e le domande da porre loro.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art10 · fonte del testo