I lavoratori ed i membri delle loro famiglie devono rispettare le leggi e le altre disposizioni giuridiche dello Stato di residenza. I lavoratori ed i membri delle loro famiglie possono ricevere ed utilizzare nello Stato di residenza pubblicazioni, materiali audiovisivi e le apparecchiature a cio' necessarie nel quadro delle modalita' che saranno concordate tra gli organi competenti dei due Stati.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-27;291~protocollo-art8 · fonte del testo