Nel territorio della Repubblica italiana e rispettivamente della Repubblica democratica tedesca ai lavoratori e ai membri delle loro famiglie sono assicurati gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato di residenza per quanto riguarda il ricorso alle autorita' giudiziarie e alle autorita' amministrative competenti. Ad essi e' riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentante legale.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-27;291~protocollo-art12 · fonte del testo