due Parti favoriranno la collaborazione nei campi dell'archeologia, della conservazione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico, artistico, ambientale e paesaggistico, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze anche attraverso l'invio di esperti che siano in grado di utilizzare tecnologie avanzate.

Testo vigente dal 10 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287~accordo-art13 · fonte del testo