Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti contraenti in materia di interpretazione o di applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante negoziati diretti tra le autorita' competenti delle due Parti contraenti. Qualora le controversie non potessero essere soddisfacentemente risolte, si cerchero' una soluzione per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art17 · fonte del testo