[1](1) Il presente Accordo e' soggetto a ratifica in conformita' alle norme costituzionali delle due parti contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma. (2) L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui siano stati scambiati gli strumenti di ratifica. In fede di che i Plenipotenziari di entrambi gli Stati Contraenti, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno firmato ed apposto i sigilli al presente Accordo. Fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 in due originali in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica Italiana: Per la Repubblica d'Austria: Beniamino Andreatta Dr. Alois Mock

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art35 · fonte del testo