Gli italiani che acquistino la cittadinanza argentina e gli argentini che acquistino la cittadinanza italiana, dovranno iscriversi nei registri stabiliti dal Paese di cui hanno acquisito la cittadinanza. A decorrere dalla data di iscrizione, godranno della condizione di cittadini nella forma stabilita dalla legge di ciascun Paese. Detta iscrizione verra' comunicata all'altra Parte contraente, per le vie diplomatiche o consolari, nel termine di 60 giorni dalla avvenuta iscrizione. La sospensione dall'esercizio dei diritti inerenti alla cittadinanza precedente decorrera' dal momento in cui abbia luogo la comunicazione di cui sopra e' cenno.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;282~art2 · fonte del testo