1 Alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti davanti alla Corte, nonche' a tutte le sentenze la cui esecuzione e' oggetto della sorveglianza del Comitato dei Ministri. 2 Il nuovo criterio di ricevibilita' inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3 b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Entro due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Sezioni e la Sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilita'.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;280~protocollo-art20 · fonte del testo