L'articolo 39 della Convenzione e' modificato come segue: "Articolo 39 (Regolamenti amichevoli). - 1 In qualsiasi momento della procedura, la Corte puo' mettersi a disposizione degli interessati al fine di addivenire ad un regolamento amichevole del caso, nel rispetto dei diritti dell'Uomo come lo riconoscono la Convenzione ed i suoi Protocolli. 2. La procedura descritta al paragrafo 1 e' confidenziale. 3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo con una decisione che si limita ad un breve esposto dei fatti e della soluzione adottata. 4. Questa decisione e' trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole come figurano nella decisione.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;280~protocollo-art15 · fonte del testo