Parti, in conformita' alla loro legislazione, convengono di attribuire borse di studio agli studenti che studiano all'universita' o agli studenti che seguono corsi di perfezionamento o che intraprendono la ricerca scientifica nonche' a specialisti qualificati nei loro paesi che sono cittadini dell'altra Parte.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28~accordo-art5 · fonte del testo